Art. 9.
(Norme transitorie).

      1. Le imprese agromeccaniche già iscritte al registro per lo svolgimento dell'attività professionale agromeccanica alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese agromeccaniche autorizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale di cui all'articolo 6.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese agromeccaniche alle disposizioni regionali e delle predette province autonome di cui all'articolo 4 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.